Il recente Decreto correttivo-bis, approvato il 4 giugno 2025, ha reso definitivo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche, ovvero ai pazienti privati.
Per la nostra categoria professionale non cambia nulla:Psicologhe e Psicologi continueranno a utilizzare fatture cartacee o in PDF, trasmettendo i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS) secondo le modalità già in uso.
La novità più rilevante è che questa regola non sarà più soggetta a proroghe annuali: si tratta ora di una disposizione permanente.
In quali casi resta obbligatoria la fattura elettronica?
- Quando il destinatario è un soggetto con Partita IVA (B2B), purché non siano presenti dati sensibili
- Quando la prestazione è rivolta alla Pubblica Amministrazione (Fattura PA)
- Quando si tratta di attività ai privati ma non sanitarie (es. docenze, perizie, partecipazioni a convegni)
Per ogni caso specifico o dubbio interpretativo, si consiglia di confrontarsi con il proprio Commercialista.