Linee Guida ECM: decorrenza e portale COGEAPS

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con delibera del 10 giugno 2020, ha esteso a tutti/e i/le professionisti/e iscritti/e all’Albo degli Psicologi, l’obbligo di conseguire crediti ECM a partire dal triennio formativo 2020 – 2022.

L’obbligo formativo è pari a 150 crediti ECM, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Al fine di consentire agli iscritti/tte l’accesso al portale del Co.Ge.A.P.S., necessario per la gestione della propria posizione ECM, nonché l’inserimento in autonomia dei crediti individuali, dei crediti mancanti, delle richieste di esonero/esenzione, del Dossier Formativo (individuale o di gruppo) e lo spostamento dei crediti nei trienni precedenti, si comunica quanto segue.

Decorrenza obbligo formativo ECM

Sul portale del Co.Ge.A.P.S è disponibile la funzione che permette agli iscritti/tte agli Ordini di dichiarare il triennio di riferimento dell’obbligo formativo ECM.

Gli/le psicologi/ghe già tenuti/e all’obbligo ECM, in quanto dipendenti del SSN o strutture ad esso convenzionate, al fine di vedersi riconosciuta la formazione antecedente al 1 gennaio 2020 o vedersi conteggiati i crediti formativi acquisiti nei trienni precedenti (par. 1.1 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario), potranno dichiarare, nell’area riservata Co.Ge.A.P.S., un triennio di riferimento antecedente al 2020-2022, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall’anno successivo a quello inserito nel form. Ad esempio, se l’obbligo formativo ECM decorre da gennaio 2017, il professionista dovrà indicare la data del 31/12/2016.

Qualora non sia dichiarata una data differente, rimarrà la decorrenza riportata in automatico (1/01/2020).

Per gli/le psicologi/ghe non dipendenti del SSN o strutture ad esso convenzionate, l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio 2020, pertanto, nell’area riservata Co.Ge.A.P.S., andrà indicata la data del 31/12/2019, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall’anno successivo a quello inserito nel form.

Eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo non possono essere riconosciuti nell’attuale triennio.

Il par. 3.7 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario prevede unicamente la possibilità di recupero del debito formativo per il precedente triennio, ma non è prevista, allo stato attuale, la possibilità di imputare crediti al triennio successivo.

Quindi, se un professionista volesse vedere riconosciuti dei crediti acquisiti nel precedente triennio 2017/2019 (quando ancora non vigeva l’obbligo formativo) in quello attuale, quindi 2020/2022, questo non è consentito.

E’ tuttavia consentito indicare una data di decorrenza dell’obbligo precedente al 2020, qualora il professionista volesse vedere applicate, per il triennio 2020/2022, le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1. In merito è bene precisare che se l’assolvimento dell’obbligo non dovesse risultare rispettato, si rischierebbe di trovarsi in una situazione di inadempienza.

Pertanto è opportuno che l’iscritto verifichi in via preliminare la propria posizione prima di indicare una data diversa, sincerandosi dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni precedenti, tenuto conto che per il triennio 2017-2019 la Commissione nazionale ECM ha consentito l’acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2021 (delibera della CNFC del 4 febbraio 2021).

Accesso al portale del CO.GE.A.P.S. mediante SPID

Come previsto dal D.L. del 16 Luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – il Co.Ge.A.P.S. ha adeguato la piattaforma e gli applicativi attualmente in uso consentendo ai Professionisti sanitari, che accedono alla propria area riservata, di identificarsi da remoto attraverso l’identità digitale SPID o mediante CIE.

Tale adempimento consentirà agli utenti un miglioramento della sicurezza di tutte le richieste (esoneri/esenzioni, ecc.) e al Consorzio una semplificazione e velocizzazione delle procedure fin ora adottate dal personale back office per i dovuti controlli.

Sul sito del CNOP, nella sezione “FORMAZIONE CONTINUA ECM” è disponibile un tutorial per accedere al portale del CO.Ge.A.P.S. mediante SPID o CIE.

Nella suddetta sezione sono altresì disponibili alcune informazioni e le risposte alle domande più frequenti in tema di ECM.

APP CO.Ge.A.P.S

L’app Co.Ge.A.P.S. consente l’accesso agevole alla piattaforma da dispositivi mobili, ottimizzando la visualizzazione e l’interfaccia per la fruizione da smartphone e tablet.

L’app è disponibile sia su Android che su IOS. Il download dell’app e l’utilizzo della piattaforma Co.Ge.A.P.S. sono gratuitamente a disposizione degli utenti.

Si ricorda che l’accesso all’area riservata tramite app è consentito ai professionisti sanitari solamente utilizzando lo SPID o la CIE.

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