Ecm

In questa pagina troverai tutte le risposte alle domande più richieste su: ECM, Piattaforma ECM, Obblighi formativi, Autoformazione, Tutoraggio, Esoneri e Riduzioni.

Per ulteriori approfondimenti è comunque possibile consultare le FAQ del Consiglio Nazionale cliccando qui.

Nella seduta dell’8 novembre 2023 la Commissione Nazionale Formazione Continua ha deliberato che per il triennio 2023-2025 i crediti da acquisire sono 150, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Alla quota triennale si applicano le riduzioni previste dal Dossier Formativo e dal Paragrafo 1.1. n.1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Per il triennio 2023-2025 si applicano le riduzioni già previste per i trienni precedenti ovvero:

  • 30 crediti per la presentazione del Dossier formativo individuale o di Gruppo
  • 30 crediti ai professionisti sanitari che nel triennio 2020-22 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
  • 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120

Qui gli aggiornamenti: https://www.psy.it/aggiornamenti-in-tema-di-ecm

NUOVO TERMINE COMPLETAMENTO ECM 2020-22 al 31.12.2023

L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023.

Prorogata fino al 30/06/2024 la possibilità di spostare i crediti al triennio 2020-2022, dando così la possibilità al professionista di spostare i tutti crediti maturati entro il 31/12/2023 tramite eventi residenziali o FAD. 

La data del 31 dicembre 2023, non potrà infatti coincidere con l’effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti, in quanto i Provider hanno novanta giorni di tempo dalla conclusione dell’evento per la trasmissione del rapporto del medesimo all’ente accreditante ed al Co.Ge.A.P.S.

La C.N.F.C. ha pertanto ritenuto opportuno concedere ai professionisti un termine congruo per procedere al predetto spostamento.  

Quando parte il triennio formativo 2023-2025, per i professionisti che hanno assolto l’obbligo formativo, per il triennio precedente (2020-2022)?

Dal 1° gennaio 2023, fino al 31 dicembre 2025.

Secondo quanto stabilito dal D.L. 198/2022 (decreto milleproroghe), qual è il termine per sanare il debito formativo del triennio 2020-2022?

Il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2020-2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Pertanto, i professionisti che non hanno soddisfatto il fabbisogno relativo al triennio 2020-2022, possono utilizzare i crediti acquisiti nell’anno 2023 per sanare il debito formativo.

Come spostare i crediti acquisiti nel 2023 al triennio 2020-2022?

Utilizzando la funzione “Spostamento crediti”, presente sul portale del COGEAPS. I crediti che verranno trasferiti per competenza dal 2023 al triennio 2020-2022, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio 2023-2025.

L’obbligo ECM

Sin dal 2011 (DL 13.08.11 n.138 convertito dalla legge 14.09.11 n.148) tutti i professionisti iscritti ad un Ordine professionale sono tenuti all’obbligo della formazione ed aggiornamento continuo. Tale obbligo si è tradotto nella normativa ECM per le professioni sanitarie e per gli psicologi dipendenti del SSN o operanti direttamente in campo sanitario. La legge 3/2018 ha fatto chiarezza in questo campo con il riconoscimento definitivo dello psicologo quale professione dell’area della salute. Il CNOP ha attivato da subito una interlocuzione con il Ministero della Salute e l’AGENAS atta a riconoscere e difendere la specificità della professione psicologica, opera che ha portato già oggi ad alcuni importanti risultati:

  1. il recepimento nella normativa ECM delle specificità che riguardano la professione psicologica;
  2. l’introduzione dell’obbligo per tutti soltanto a partire dal triennio 2020/22.

Piattaforma Corsi ECM del CNOP

Piattaforma FADPSY, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attraverso l’Area Riservata del CNOP: https://reserved.psy.it

Per consentire a tutte le iscritte e gli iscritti all’Albo di acquisire, gratuitamente, crediti da utilizzare per l’assolvimento dell’obbligo formativo 23-25, oppure per colmare il debito formativo del triennio precedente 20-22.

ECM: chi li deve acquisire, quando, quanti, come? Tutte le informazioni utili, le FAQ dell’Ordine Psicologi Calabria

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con delibera del 10 giugno 2020, ha esteso a tutti/e i/le professionisti/e iscritti/e all’Albo degli Psicologi, l’obbligo di conseguire crediti ECM a partire dal triennio formativo 2020 – 2022.

L’obbligo formativo è pari a 150 crediti ECM, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Al fine di consentire agli iscritti/tte l’accesso al portale del Co.Ge.A.P.S., necessario per la gestione della propria posizione ECM, nonché l’inserimento in autonomia dei crediti individuali, dei crediti mancanti, delle richieste di esonero/esenzione, del Dossier Formativo (individuale o di gruppo) e lo spostamento dei crediti nei trienni precedenti, si comunica quanto segue.

Per approfondimenti: https://ape.agenas.it/professionisti/moduli-documenti.aspx

Decorrenza obbligo formativo ECM

Sul portale del Co.Ge.A.P.S è disponibile la funzione che permette agli iscritti/tte agli Ordini di dichiarare il triennio di riferimento dell’obbligo formativo ECM.

Gli/le psicologi/ghe già tenuti/e all’obbligo ECM, in quanto dipendenti del SSN o strutture ad esso convenzionate, al fine di vedersi riconosciuta la formazione antecedente al 1 gennaio 2020 o vedersi conteggiati i crediti formativi acquisiti nei trienni precedenti (par. 1.1 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario), potranno dichiarare, nell’area riservata Co.Ge.A.P.S., un triennio di riferimento antecedente al 2020-2022, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall’anno successivo a quello inserito nel form. Ad esempio, se l’obbligo formativo ECM decorre da gennaio 2017, il professionista dovrà indicare la data del 31/12/2016.

Qualora non sia dichiarata una data differente, rimarrà la decorrenza riportata in automatico (1/01/2020).

Per gli/le psicologi/ghe non dipendenti del SSN o strutture ad esso convenzionate, l’obbligo formativo decorre dal 1 gennaio 2020, pertanto, nell’area riservata Co.Ge.A.P.S., andrà indicata la data del 31/12/2019, tenendo presente che i crediti ECM verranno conteggiati a partire dall’anno successivo a quello inserito nel form.

Eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo non possono essere riconosciuti nell’attuale triennio.

Il par. 3.7 del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario prevede unicamente la possibilità di recupero del debito formativo per il precedente triennio, ma non è prevista, allo stato attuale, la possibilità di imputare crediti al triennio successivo.

Quindi, se un professionista volesse vedere riconosciuti dei crediti acquisiti nel precedente triennio 2017/2019 (quando ancora non vigeva l’obbligo formativo) in quello attuale, quindi 2020/2022, questo non è consentito.

E’ tuttavia consentito indicare una data di decorrenza dell’obbligo precedente al 2020, qualora il professionista volesse vedere applicate, per il triennio 2020/2022, le riduzioni previste dal Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario, par. 1.1. In merito è bene precisare che se l’assolvimento dell’obbligo non dovesse risultare rispettato, si rischierebbe di trovarsi in una situazione di inadempienza.

Pertanto è opportuno che l’iscritto verifichi in via preliminare la propria posizione prima di indicare una data diversa, sincerandosi dell’assolvimento dell’obbligo formativo per i trienni precedenti, tenuto conto che per il triennio 2017-2019 la Commissione nazionale ECM ha consentito l’acquisizione dei crediti formativi fino al 31 dicembre 2021 (delibera della CNFC del 4 febbraio 2021).

Accesso al portale del CO.GE.A.P.S. mediante SPID

Come previsto dal D.L. del 16 Luglio 2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – il Co.Ge.A.P.S. ha adeguato la piattaforma e gli applicativi attualmente in uso consentendo ai Professionisti sanitari, che accedono alla propria area riservata, di identificarsi da remoto attraverso l’identità digitale SPID o mediante CIE.

Tale adempimento consentirà agli utenti un miglioramento della sicurezza di tutte le richieste (esoneri/esenzioni, ecc.) e al Consorzio una semplificazione e velocizzazione delle procedure fin ora adottate dal personale back office per i dovuti controlli.

Sul sito del CNOP, nella sezione “FORMAZIONE CONTINUA ECM” è disponibile un tutorial per accedere al portale del CO.Ge.A.P.S. mediante SPID o CIE.

Nella suddetta sezione sono altresì disponibili alcune informazioni e le risposte alle domande più frequenti in tema di ECM.

APP CO.Ge.A.P.S

L’app Co.Ge.A.P.S. consente l’accesso agevole alla piattaforma da dispositivi mobili, ottimizzando la visualizzazione e l’interfaccia per la fruizione da smartphone e tablet.

L’app è disponibile sia su Android che su IOS. Il download dell’app e l’utilizzo della piattaforma Co.Ge.A.P.S. sono gratuitamente a disposizione degli utenti.

Si ricorda che l’accesso all’area riservata tramite app è consentito ai professionisti sanitari solamente utilizzando lo SPID o la CIE.

Riconoscimento Autoformazione

E’ possibile inserire per Autoformazione fino al 20% di crediti ECM rispetto al proprio monte crediti d’obbligo (es. 30 crediti per 150 d’obbligo).

Per le successive tipologie di autoformazione verrà riconosciuto un credito per ogni ora di impegno dichiarato dal professionista, con arrotondamento alla mezz’ora:

  • Partecipazione a seminari, webinar e corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione psicologica;
  • Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione già rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
  • Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
  • Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
  • Attività di Docenza in Master, Dottorato, Specializzazione e Corsi di Perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n.509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/Webinar su tematiche inerenti la professione psicologica;
  • Tutoring svolto in attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
  • Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid.

Questa nuova apertura rientra tra le azioni portate avanti dal CNOP per il riconoscimento delle tipologie specifiche della professione psicologica all’interno del sistema ECM, con l’obiettivo di renderlo, oltre che un obbligo, anche un’opportunità.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

Procedura da seguire

  1. Visitare il sito COGEAPS: https://application.cogeaps.it
  2. Entrare utilizzando lo SPID
  3. Premere dal menu “Crediti Individuali”
  4. Selezionare “Autoformazione” su “Tipologia di Credito”
  5. Su “Tipo di Autoformazione” selezionare “Formazione identificata dall’Ordine”
  6. Scegliere una delle attività su “Titolo materiale Autoformazione”

Riconoscimento Attività Tutor

Con determinazione del 29 marzo 2007 la Commissione Nazionale Formazione Continua (http://www.Ministerosalute.It/ecm/) ha approvato il riconoscimento dei crediti formativi connessi all’attività di tutor svolta dagli psicologi nel corso dei tirocini obbligatori previsti all’interno dei corsi di specializzazione universitari post-lauream, nonché all’interno dei corsi attivati dalle scuole di psicoterapia riconosciute dal MIUR. I crediti formativi vengono riconosciuti a partire dal 24 novembre 2005, nella misura della metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento calcolati per un impegno uguale o superiore a sei mesi, secondo il seguente schema.

Modalità per la richiesta dell’Attestazione Tutor ECM

Per certificare l’attestazione ECM a seguito di attività di tutoraggio è sufficiente collegarsi al portale https://application.cogeaps.it accedendo tramite SPID, in secondo luogo la procedura di inserimento dati:

  1. Cliccare su Crediti Individuali
  2. Scegliere dal Menu a tendina (Tipologia di credito) la voce: Tutoraggio
  3. Inserire tutte le informazioni richieste

Per qualsiasi necessità tecnica contattare l’assistenza Cogeaps.

Esonero ECM in caso di frequenza presso una Scuola di Specializzazione in psicoterapia

La frequenza della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dà diritto all’esonero di 1/3 dell’obbligo triennale individuale ECM per ogni anno di durata legale del corso, occorre però richiederne il riconoscimento dalla piattaforma del Cogeaps accedendo tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login

Una volta effettuato l’accesso al Cogeaps selezionare “Partecipazioni ECM” e successivamente la voce “Esoneri e esenzioni”. Selezionando poi la voce “Esonero” si aprirà l’apposita maschera da compilare (per ogni anno già frequentato). Una volta inseriti tutti i dati correttamente, premendo “invia”, la richiesta di riconoscimento verrà automaticamente registrata con relativa riduzione dei crediti nel riepilogo del professionista.

Si precisa che qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero.

Attenzione: la piattaforma del Cogeaps non permette di richiedere esoneri annuali per l’anno solare in corso. Si potrà pertanto richiedere, ad esempio, l’esonero per l’anno 2022 solamente a partire da gennaio 2023.

Crediti in eccesso e/o Spostamento crediti al triennio successivo

Non è possibile spostare i crediti in eccesso nel triennio successivo, salvo che la CNFC (Commissione Nazionale per la Formazione Continua) non stabilisca tale possibilità con un’apposita delibera.

La disposizione prevede una riduzione automatica dell’obbligo ECM per coloro che nel triennio precedente abbiano conseguito un determinato numero di crediti, in particolare:

  • Riduzione di 30 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150
  • Riduzione di 15 crediti ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120

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