OBBLIGO DI ONERI INFORMATIVI E DI PATTUIZIONE DEL COMPENSO DA RENDERE NOTO AL CLIENTE IN FORMA SCRITTA O DIGITALE

A decorrere dal 29 Agosto 2017, per effetto delle modifiche apportate al comma 4, art. 9 della Legge 27/2012 ad opera dell’art. 1, comma 150, Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il professionista “deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Pertanto, per gli incarichi assunti a partire dal 29 agosto 2017, i professionisti avranno l’obbligo non solo di pattuire il compenso, posto che le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall’art. 9, comma 1 della richiamata L. 27/2012, ma anche quello di renderlo noto al cliente in forma scritta o digitale. Più in particolare il professionista dovrà:

  • rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
  • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  • concordare la misura del compenso con cliente formulando un preventivo di massima adeguato all’importanza dell’opera con indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (ad esempio rimborsi spese di viaggio), oneri (ad esempio bolli) e contributi (contributo integrativo ENPAP).

Qualora dovesse risultare difficoltoso definire in via preventiva il grado di complessità dell’incarico e, di conseguenza, il compenso da richiedere per l’espletamento della prestazione, potrebbe essere utile inserire nell’atto di conferimento dell’incarico una simile clausola:

“Il presente atto di conferimento di incarico professionale – in virtù della natura e la particolarità delle prestazioni – viene stipulato sulla base di un numero presunto di sedute che potrebbe subire variazioni in relazione all’andamento del percorso terapeutico. In tal caso, il professionista s’impegna a darne tempestiva informazione al paziente procedendo alla modifica/integrazione dello stesso.”

Inoltre, il comma 152 della medesima “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha stabilito l’obbligo per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

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