Normative, STS e P.IVA


Esame di Stato
DM n. 554 del 6 giugno 2022 – Specifiche disposizioni transitorie

Rilasciate le indicazioni circa il Tirocinio Pratico Valutativo e la Prova Pratica Valutativa rova Pratica Valutativa ai fini dell’abilitazione per la professione di Psicologa/o.


Obbligo Fatturazione Elettronica per Forfettari e Minimi

Dal 1° gennaio 2024 decorre l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i soggetti che operano in regime di Vantaggio o Forfettario, AD ECCEZIONE delle PRESTAZIONI DI NATURA CLINICO/SANITARIA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE PRIVATE (quelle stesse fatture i cui dati sono oggetto di trasmissione al Sistema TS).

Obbligo POS

Dal 30 giugno 2022 tutti i soggetti che effettuano l’attività di prestazione di servizi, “anche professionali”, e che operano con partita IVA (in qualunque regime) dovranno accettare i pagamenti anche con bancomat e carte di credito/debito, e dotarsi pertanto di POS, oltre ai tradizionali mezzi quali bonifico bancario ed assegno.


OBBLIGO ASSICURAZIONE
della responsabilità civile (RC professionale)

L’art. 3, c. 5, lett. e) del D.L. n. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.148/2011), l’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 e l’art. 44, c. 4-quater del D.L. n. 69/2013 prevedono l’obbligo dell’assicurazione della responsabilità civile (RC professionale) per tutti gli iscritti all’Albo che svolgono la professione.

Il D.P.R. n. 137/2012 che ha introdotto l’obbligo di assicurazione intende per “professione”: “[…] l’attività o l’insieme delle attività, riservate o meno, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi, quando l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.

Inoltre, per quanto attiene all’obbligo di assicurazione l’art. 5 del D.P.R. esplicita: “[…] l’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. […]

Inoltre, l’art. 5 del decreto suindicato specifica che:

  • nelle attività coperte da assicurazione devono rientrare anche la custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente;
  • il professionista deve rendere noto al cliente il massimale dell’assicurazione e gli estremi della polizza già al momento dell’assunzione dell’incarico, aggiornandolo su eventuali variazioni successive;
  • la violazione delle disposizioni sulla copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare;
  • l’obbligo di copertura acquista efficacia dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

OBBLIGO DI ONERI INFORMATIVI E DI PATTUIZIONE DEL COMPENSO DA RENDERE NOTO AL CLIENTE IN FORMA SCRITTA O DIGITALE

A decorrere dal 29 Agosto 2017, per effetto delle modifiche apportate al comma 4, art. 9 della Legge 27/2012 ad opera dell’art. 1, comma 150, Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il professionista “deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Pertanto, per gli incarichi assunti a partire dal 29 agosto 2017, i professionisti avranno l’obbligo non solo di pattuire il compenso, posto che le tariffe delle professioni regolamentate sono state abrogate dall’art. 9, comma 1 della richiamata L. 27/2012, ma anche quello di renderlo noto al cliente in forma scritta o digitale. Più in particolare il professionista dovrà:

  • rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;
  • indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  • concordare la misura del compenso con cliente formulando un preventivo di massima adeguato all’importanza dell’opera con indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di eventuali spese (ad esempio rimborsi spese di viaggio), oneri (ad esempio bolli) e contributi (contributo integrativo ENPAP).

Qualora dovesse risultare difficoltoso definire in via preventiva il grado di complessità dell’incarico e, di conseguenza, il compenso da richiedere per l’espletamento della prestazione, potrebbe essere utile inserire nell’atto di conferimento dell’incarico una simile clausola:

“Il presente atto di conferimento di incarico professionale – in virtù della natura e la particolarità delle prestazioni – viene stipulato sulla base di un numero presunto di sedute che potrebbe subire variazioni in relazione all’andamento del percorso terapeutico. In tal caso, il professionista s’impegna a darne tempestiva informazione al paziente procedendo alla modifica/integrazione dello stesso.”

Inoltre, il comma 152 della medesima “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” ha stabilito l’obbligo per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Ogni documento facsimile è disponibile a questo link.


SISTEMA TESSERA SANITARIA

Con Decreto del 19/10/2020 (pubblicato in GU n. 270 del 29/10/2020) il MEF ha introdotto nuove regole in merito agli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni di natura clinico/sanitaria erogate a persone fisiche private.

Nuove informazioni da integrare per la trasmissione (articolo 2 del Decreto):
Con riferimento alle spese per prestazioni sanitarie effettuate, ai fini della trasmissione al Sistema TS si dovranno indicare tre nuovi dati:

  1. tipo di documento fiscale;
  2. aliquota iva o “natura iva” della prestazione (esente);
  3. indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del Paziente alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questa fattispecie, i dati dovranno essere inviati al Sistema TS senza indicazione del codice fiscale del Paziente.

Si ricorda, infine, che già a partire dal 2020 erano state introdotte informazioni precise relative alla modalità di pagamento della prestazione sanitaria a seguito dell’introduzione dell’obbligo di pagamento “tracciato”.

A titolo di completezza, si rileva che la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie, così strutturata, assolve anche alla finalità di tracciamento delle fatture che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica e che, in tal senso, non transitano attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni comunicazione al Sistema TS, dunque per ogni prestazione, bisogna inserire i seguenti dati:

  • codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • codice fiscale o partita Iva e cognome e nome;
  • data del documento fiscale che attesta la spesa;
  • tipologia della spesa;
  • importo della spesa o del rimborso;
  • data del rimborso;
  • il tipo di documento fiscale (es. fattura o altra tipologia di documento);
  • l’aliquota o la natura Iva dell’operazione (es. esente);
  • l’indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino.

Anche per quest’anno viene confermata la trasmissione con periodicità semestrale, così come già avvenuto con riferimento all’anno precedente.

In particolare:

  • per il primo semestre la data ultima per la trasmissione dei dati è il 30 settembre dell’anno in corso
  • mentre per il secondo semestre la scadenza è prevista per il 31 gennaio dell’anno successivo

Rimane ferma la regola per cui la scadenza dell’adempimento è legata alla data del pagamento e non alla data di emissione della fattura.

E’ opportuno sottolineare in ultimo che ancora una volta il nuovo decreto non elimina la trasmissione mensile, ma semplicemente la posticipa di un anno.

Per effettuare correttamente l’invio dei dati al Sistema TS bisogna accedere all’apposito portale cliccando sul seguente link https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp.

Chi invece non ha le proprie credenziali personali o le ha smarrite, può consultare la guida contenuta al seguente link https://sistemats1.sanita.finanze.it/…/e7f1b24a-55f7…

Per eventuali dubbi relativi alla trasmissione dei dati al Sistema TS, infine, le relative risposte potrebbero essere contenute nelle FAQ riportate al seguente link https://sistemats1.sanita.finanze.it/…/spese-sanitarie-faq


PARTITA IVA

L’apertura della Partita IVA per lo Psicologo è gratuita e può essere effettuata anche per via telematica, attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Codice ATECO

Serve ad identificare l’attività ed il settore di riferimento: 86.90.30 “attività svolta psicologi”.

Regime Fiscale 

Esistono di norma due opzioni:

  • Regime Ordinario
  • Regime Forfettario (ricavi non superiori a 85.000 euro + tassazione al 15% o 5% per i primi 5 anni)

Cassa di Previdenza 

L’Ente previdenziale per gli Psicologi è l’ENPAP: entro 90 giorni dalla data di incasso del primo compenso è obbligatoria l’iscrizione. 

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