Compensazione dei crediti
L’istituto di compensazione consiste in una valutazione complessiva della posizione
formativa del professionista nei trienni di riferimento, al fine di regolarizzare eventuali carenze formative pregresse, attraverso l’utilizzo dei “crediti compensativi”.
I “crediti compensativi”’ sono definiti dall’art 2 della Delibera CNFC n. 1/2025 come utili all’assolvimento dell’obbligo formativo, eccedenti rispetto all’obbligo individuale e finalizzati a compensare il debito formativo relativo al singolo triennio.
I crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028, tramite la piattaforma del COGEAPS, compenseranno, in tutto o in parte, il debito formativo dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
Il CO.Ge.A.P.S calcolerà il saldo complessivo delle posizioni formative e utilizzerà le eccedenze disponibili per coprire eventuali debiti, partendo dal triennio più recente.
Non appena disponibile, sarà attivata una funzionalità sul portale del Co.Ge.A.P.S. che consentirà agli Ordini e alle Federazioni di gestire le compensazioni, sia in forma puntuale, riferita al singolo professionista, sia in forma massiva.
Tale funzionalità non è ancora operativa sul portale del Consorzio poiché la sua attivazione è oggetto di valutazione da parte della Commissione Nazionale per la formazione Continua, anche in considerazione della possibilità che il professionista acquisisca crediti nell’attuale triennio e/o inserisca esoneri, esenzioni e crediti da formazione individuale.
Adempimenti del professionista: il professionista non è tenuto a presentare alcuna richiesta di compensazione. Per conseguire la certificazione dei trienni interessati è sufficiente partecipare alle attività ecm e maturare un numero di crediti compensativi sufficienti a coprire l’intero debito formativo individuale.
Resta fermo che, per far valere esoneri, esenzioni o crediti da formazione individuale relativi ai trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, il professionista deve inserire la relativa istanza nella propria pagina sul portale Co.Ge.A.P.S. entro il 31 dicembre 2026.
Spostamento tradizionale dei Crediti ECM
Lo spostamento dei crediti rimane, come possibilità, in capo al professionista e consente il recupero del debito formativo relativo al triennio 2023-2025, ai sensi della Delibera CNFC 1/2026.
Nel triennio formativo in corso, entro il 31 dicembre 2028, il professionista dovrà partecipare alle attività formative ECM e acquisire crediti sufficienti a:
- soddisfare l’obbligo formativo del triennio attuale 2026-2028;
- coprire il debito formativo del triennio precedente 2023-2025.
Potrà inoltre spostare i crediti dal triennio 2026-2028 al triennio 2023-2025 entro il 30 giugno 2029.
Per effettuare lo spostamento, il professionista deve accedere a Co.Ge.A.P.S. mediante SPID/CIE, selezionare la funzione dedicata, indicare il triennio di provenienza e quello di destinazione e selezionare gli eventi di cui spostare i crediti, purché già visibili in piattaforma.
Scadenze
- 31 dicembre 2026: termine per inserire nel portale del Co.Ge.A.P.S. le richieste di esonero, esenzione o crediti da formazione individuale per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
- 31 dicembre 2028: termine per acquisire i “crediti compensativi” necessari per la compensazione dei trienni pregressi.
- 31 dicembre 2028: termine per acquisire i crediti necessari al recupero del debito formativo 2023-2025.
- 30 giugno 2029: termine per lo spostamento dei crediti dal triennio 2026-2028 al triennio 2023-2025.