Deontologia

Sulla base di un principio generale ormai consolidato e dell’art. 24 del Codice Deontologico, l’utente/cliente deve essere adeguatamente informato su una serie di aspetti relativi alla prestazione professionale e su tali aspetti deve esprimere il proprio consenso; il professionista deve perciò informare l’utente/paziente circa: il proprio ruolo e la competenza; i rischi e i disagi che l’utente/paziente può subire durante la prestazione; i benefici che si possono ottenere; le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche; le possibilità che l’utente/paziente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento; la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

All’interno del consenso informato il professionista deve pertanto fornire informazioni su:

  1. le prestazioni offerte e le loro finalità
  2. le modalità di esecuzione di tali prestazioni
  3. il trattamento del materiale acquisito durante il rapporto professionale
  4. i tempi indicativi della durata dell’intervento
  5. l’interruzione della prestazione
  6. il grado e i limiti giuridici della riservatezza


Preventivo

Dal 29 agosto 2017, è diventato obbligatorio fornire al paziente/cliente, al momento del conferimento dell’incarico, un preventivo scritto sulla prestazione. E’ questa una delle novità di maggiore interesse previste dall’art. 1, comma 150 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”).

Già il D.L. 4 gennaio 2012, n. 1, aveva introdotto l’obbligo del preventivo per i tutti i professionisti; senza però fare richiesta espressa della forma scritta (o digitale). D’ora in poi è quindi necessario comunicare a chi conferisce l’incarico, in tali nuove forme, la prevedibile misura del costo della prestazione, con un preventivo di massima. Il costo della prestazione deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

La disposizione di legge riguarda sia i nuovi pazienti presi in carico sia quelli che sono già in trattamento.
Numerosi professionisti stanno chiedendo chiarimenti all’Ordine in quanto ritengono molto difficile poter prevedere la durata, e quindi il costo complessivo, delle prestazioni erogate.

Le perplessità manifestate sono comprensibili, soprattutto nell’ambito di taluni approcci psicoterapeutici ma, d’altro canto, la norma di legge è quanto mai chiara ed è necessario rispettarla.

Una soluzione percorribile nel caso di interventi di cui non è possibile prevedere con certezza la durata, è quella di approntare un preventivo di massima, chiarendo fin da subito che è presumibile che la prestazione potrà protrarsi e che, in tal caso, sarà cura del professionista integrare e aggiornare il preventivo nel momento in cui sarà più prevedibile il percorso e la sua durata.

Sarà quindi necessario aver cura ogni volta di far sottoscrivere al paziente l’aggiornamento delle previsioni di costo della prestazione.
Si ricorda che in caso di contenzioso, in assenza di preventivo scritto fornito al paziente, non sarà possibile ottenere un parere di congruità sulla notula da parte dell’Ordine e ciò costituisce un grave pregiudizio per un’eventuale azione civile di recupero crediti.

Lo stesso D.L. 4 gennaio 2012, n. 1 prevede che al cliente vengano comunicati gli estremi della copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Altra novità di rilievo prevista dalla legge n. 124, che riguarda tutti i professionisti iscritti ad ordini e collegi allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, è che essi sono ora tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni” (art. 1, comma 152).

La comunicazione di titoli e specializzazioni non è quindi più solo una facoltà per il professionista (al fine di fornire pubblicità informativa circa la propria attività, come già sancito dal DPR 137/2012), ma diventa un obbligo.

La legge non specifica le forme in cui è necessario rispettare tale obbligo. E’ perciò possibile affermare che la completa e corretta indicazione dei propri titoli e specializzazioni su tutti i media utilizzati a fini pubblicitari o professionali (come pure su carta intestata, biglietti da visita etc.), insieme alla esaustiva informazione in merito fornita al paziente/cliente (in qualsiasi modalità) al momento dell’assunzione dell’incarico siano atti sufficienti a integrare tale obbligo.

I reati a procedibilità d’Ufficio sono quelli più gravi per cui, appresa la notizia da parte dell’Autorità Giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga querela.
I reati a querela di parte sono quelli meno gravi per cui è necessaria una querela della persona offesa.
Ad esempio, il reato di stalking non ha una procedibilità d’Ufficio, ma a querela di parte. In sostanza è solo la persona offesa a poter avviare l’azione penale attraverso una querela, ad esclusione delle ipotesi di persone offese minorenni in cui si procede d’Ufficio. Altro esempio è il reato di percosse che è procedibile a querela della persona offesa, ma se queste avvengono abitualmente all’interno di un contesto familiare la procedibilità è d’Ufficio.

La denuncia è un atto formale con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile d’Ufficio.
La querela è un atto formale con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato, a querela di parte, che si ritenga si sia subito.
Il referto è un atto formale di chi esercita una professione sanitaria con il quale si dà notizia all’Autorità Giudiziaria di un reato procedibile d’Ufficio in riferimento alla persona alla quale è stata prestata assistenza.

Riferimenti: art. 365 c.p. / art. 333 c.p.p. / art. 334 c.p.p.

Trattandosi di persona minore di età, lo psicologo può fornire informazioni agli esercenti la responsabilità genitoriale che, in precedenza, hanno prestato il consenso informato sanitario. In ogni caso, in base all’età del paziente e al suo grado di maturità, lo psicologo valuta attentamente le informazioni da fornire considerando preminente la tutela psicologica del giovane assistito.

Riferimenti: art. 11 c.d. / art. 31 c.d.

Nessuna informazione può essere rivelata dallo psicologo, nemmeno la conferma della prestazione psicologica effettuata o in corso. L’eventuale richiesta di una relazione dovrebbe essere effettuata solo dall’assistito o dal suo tutore.

Riferimenti: art. 622 c.p. / art. 200 c.p.p. / art. 11 c.d.

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